Delibazione (giudizio di) - sentenze in materia matrimoniale - emesse da tribunali ecclesiastici - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8028 del 22/04/2020 (Rv. 657563 - 01)
Giudizio di delibazione - Sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale - Domanda proposta da una sola parte - Rito di cognizione ordinaria - Applicabilità - Costituzione tardiva del convenuto - Conseguenze - Fattispecie.
Nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, ove la relativa domanda sia proposta da uno solo dei coniugi, non trova applicazione la disciplina dei procedimenti camerali, ma quella del giudizio ordinario di cognizione, ai sensi dell'art. 796 c.p.c., sicché la costituzione del convenuto dinanzi alla corte d'appello deve ritenersi disciplinata dall'art. 167 c.p.c., che impone a tale parte, a pena di decadenza, di proporre nella comparsa di risposta le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nel termine stabilito per la costituzione dall'art. 166 c.p.c. (Nella specie la S.C. ha precisato che non assume rilievo l'intervenuto differimento dell'udienza di comparizione delle parti, disposto ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c., perché non opera, in tal caso, la disciplina dettata dall'art. 166 c.p.c. per l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 168-bis, che è norma avente carattere eccezionale, pertanto non suscettibile di applicazione analogica).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8028 del 22/04/2020 (Rv. 657563 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_166, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_168_2, Cod_Proc_Civ_art_796, Cod_Proc_Civ_art_797