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Delibazione sentenza arbitrale straniera - Cass n. 27322/2020

Delibazione (giudizio di) - sentenze arbitrali straniere - Arbitrato - Delibazione sentenza arbitrale straniera - Convenzione di New York del 1958 - Prova - Oneri delle parti - Indagine del giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.

In forza degli articoli 4 e 5 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (resa esecutiva in Italia con l.n. 62 del 1968) la parte che richiede la delibazione del lodo ha soltanto l'onere di produrre, in originale o in copia autentica, la sentenza delibanda e la convenzione scritta contenente l'assunzione dell'obbligo di deferire agli arbitri la risoluzione della controversia, mentre incombe alla parte nei cui confronti il lodo viene invocato l'onere di provare, fra l'altro, l'eventuale invalidità della nomina degli arbitri o l'impossibilità di far valere le proprie difese e, in particolare, ove deduca l'inidoneità del mezzo di comunicazione usato, di dimostrare che questo, per sè o in ragione delle concrete modalità di impiego, non gli ha consentito di venire tempestivamente a conoscenza del procedimento arbitrale o dei momenti essenziali del suo sviluppo; le relative indagini svolte dal giudice della delibazione, peraltro, costituiscono accertamenti di fatto non suscettibili di sindacato in sede di legittimità, se congruamente motivati. (Conf. n. 2183/92, Rv. 475878-01).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27322 del 30/11/2020 (Rv. 659832 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115

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