Riconoscimento della trascrizione del provvedimento straniero – Cass. n. 10671/2023
Delibazione (giudizio di) - dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Stato e capacità delle persone - Riconoscimento della trascrizione del provvedimento straniero - Proponibilità della domanda in assenza di rifiuto dell'ufficiale dello stato civile a provvedervi - Sussistenza - Ragioni - Interesse all'azione - Al momento della sentenza - Sufficienza - Fattispecie.
In tema di stato e capacità delle persone, la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della trascrizione del provvedimento straniero può essere proposta anche in assenza del rifiuto dell'ufficiale dello stato civile a provvedervi, atteso che l'interesse ad agire sussiste, ai sensi dell'art. 671. n. 218 del 1995, tutte le volte in cui ricorra, in concreto, almeno uno dei presupposti di cui al comma 1 di tale norma - e, cioè, la mancata ottemperanza alla sentenza straniera o la contestazione del suo riconoscimento o la necessità di procedere ad esecuzione forzata - e può sopravvenire anche nel corso del giudizio, non essendo necessaria la sua sussistenza al momento della domanda, purché sia presente al momento della decisione. (Nella specie, la S.C., con riguardo ad una domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di efficacia in Italia di una sentenza tedesca di accertamento della paternità, ha confermato la sentenza di accoglimento della corte territoriale, in quanto il ricorrente, costituendosi in giudizio dinanzi alla predetta autorità giudiziaria, aveva espressamente contestato il riconoscimento della pronuncia straniera, così facendo sorgere l'interesse ad agire della parte istante).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10671 del 20/04/2023 (Rv. 667739 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100