"Denuntiatio" del proprietario del fondo al coltivatore e al confinante - Forma verbale - Esclusione - Forma scritta - Necessità - Fondamento - Conseguenze in tema di prova - Divieto di prova testimoniale. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2187 del 31/01/2014
In tema di prelazione e di riscatto agrario la "denuntiatio", cui è tenuto il proprietario venditore del fondo ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 e dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817, è una proposta contrattuale, che dovendo necessariamente rivestire la forma scritta "ad substantiam", in quanto diretta ad assicurare esigenze di certezza anche nei confronti del terzo acquirente per l'ipotesi di mancato tempestivo esercizio della prelazione, in osservanza dell'art. 1350 cod. civ., non può essere provata per testimoni.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2187 del 31/01/2014
Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_2725