Esercizio - Soggetti legittimati - Conduttori che si dedicano esclusivamente all'allevamento del bestiame - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4958 del 02/03/2007
I contratti di affitto di terreno pascolativo e di vendita di erbe (pascipascolo) sono estranei all'ambito dei rapporti agrari considerati dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, che riconosce il diritto di prelazione agraria solo agli affittuari coltivatori diretti, tra i quali non rientrano i conduttori che si dedicano esclusivamente all'allevamento ed al governo del bestiame, senza coltivare il fondo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4958 del 02/03/2007