Domande di competenza del giudice ordinario e della sezione specializzata agraria - Declinatoria di competenza del tribunale ordinario - Regolamento di competenza solo per alcune domande richiesto dal giudice adito in riassunzione - Ammissibilità - Condizioni.
Pur ricorrendo un'ipotesi di connessione soggettiva ed oggettiva di cause, la circostanza che solo una risulti oggetto di competenza inderogabile o funzionale (nella specie, della sezione specializzata agraria di un tribunale) non determina alcuna "vis actractiva" in relazione alle altre, sicché il giudice competente per essa - nei confronti del quale, invece, quello inizialmente adito abbia declinato per intero la competenza - può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, previa separazione dei processi, purché ritenga che la cognizione delle restanti cause sia riservata per materia al giudice "a quo".
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9447 del 18/04/2013