Contratti agrari - controversie - disposizioni processuali - tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2046 del 29/01/2010
Condizione di proponibilità della domanda - Configurabilità - Sussistenza - Omissione - Conseguenze - Improponibilità della domanda - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Disciplina sul tentativo di conciliazione recata dall'art. 412 bis cod. proc. civ. - Contenuti - Applicabilità al processo agrario - Esclusione - Fondamento.
In materia agraria, la necessità del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, secondo quanto previsto dall'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, configura una condizione di proponibilità della domanda, la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità; diversamente, nella materia lavoristica, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 412-bis cod. proc. civ., l'esperimento del tentativo di conciliazione integra una condizione di procedibilità e la sua mancanza una improcedibilità "sui generis", avuto riguardo al regime della sua rilevabilità ed all'iter successivo a siffatto rilievo. Ne consegue che l'art. 412-bis cod. proc. civ., anche se successivo all'anzidetto art. 46 (siccome introdotto dall'art. 39 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80), giacché reca una disciplina peculiare del processo del lavoro, non può trovare applicazione nel processo agrario, il quale mantiene inalterata la propria diversa ed autonoma regolamentazione positiva dettata dal citato art. 46.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2046 del 29/01/2010