Pluralità di aventi diritto al riscatto - Litisconsorzio necessario - Esclusione.
Nell'ipotesi in cui più soggetti siano titolari del diritto di prelazione di un fondo rustico (sia perché insediati sul fondo alienato, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sia perché confinanti, ai sensi dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817), qualora il riscatto sia stato esercitato solo da alcuni, non sussiste litisconsorzio necessario sostanziale nei confronti degli altri, essendo la sentenza "utiliter data" nei confronti del singolo contitolare del diritto; specularmente, qualora il riscatto sia stato esercitato da tutti, non sussiste litisconsorzio necessario processuale nel grado di appello, mancando il nesso di inscindibilità o dipendenza tra le cause, atteso che, potendo il diritto essere accertato nei confronti anche di uno solo dei contitolari, non sussiste il rischio del contrasto di giudicati.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8989 del 19/04/2011