Assistenza del solo rappresentante degli affittuari - Sufficienza - Nullità di protezione - Legittimazione ad invocarla - Presupposti.
Per la validità del contratto agrario che deroghi al regime di cui alla l. 3 maggio 1982, n. 203, è sufficiente, al momento della stipula, che soltanto gli affittuari e non anche i proprietari siano stati assistiti da un rappresentante dell'organizzazione professionale cui aderiscono, tenuto conto che la nullità ex art. 45 della l. n. 203 del 1982, prevista per l'ipotesi del contratto agrario che deroghi alle previsioni imperative di cui all'art. 58 della stessa legge, può essere fatta valere soltanto dalla parte interessata, che non sia stata assistita, trattandosi di una nullità di protezione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11893 del 07/05/2019 (Rv. 653900 - 01)
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2019