Skip to main content

Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto – Cass. n. 123/2020

Qualità di coltivatore diretto dell'avente diritto - Coltivazione del fondo - Necessità di valido titolo -Sussistenza - Coltivazione di fatto - Rilevanza - Esclusione.

CONTRATTI AGRARI

DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO

Ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione agraria (e, quindi, di riscatto) agli affittuari, ai mezzadri e ai coloni o compartecipanti, perché possa ritenersi integrato il requisito temporale di cui all'art. 8, comma 1, della l. n. 590 del 1965, è necessario che il fondo venga coltivato da almeno due anni in virtù di un valido titolo idoneo a giustificare la coltivazione diretta, non potendo attribuirsi rilevanza alla coltivazione in sé considerata, in mancanza di uno specifico nesso con un rapporto siffatto.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 123 del 08/01/2020 (Rv. 656448 - 01)

corte

cassazione

123

2020