Contratti agrari - affitto di fondi rustici - affitto a coltivatore diretto - risoluzione - inadempimento – Cass. n. 4003/2020
Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento - Rigetto - Giudicato - Nuova domanda di risoluzione - Deduzione di altri inadempimenti conosciuti o conoscibili alla data di proposizione della prima domanda e non fatti valere con essa - Preclusione - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI
AFFITTO DI FONDI RUSTICI
AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO
Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - oggettivi - dedotto e deducibile ("quid disputandum" e "quid disputatum").
Il giudicato di rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento preclude la proposizione di una nuova domanda di risoluzione fondata su altri inadempimenti conosciuti o conoscibili alla data di proposizione della prima domanda e non fatti valere con essa. (Nella specie, relativa ad affitto di fondo rustico, il concedente aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento, deducendo l'intervenuto abusivo frazionamento del fondo ad opera dell'affittuario, nonostante tale condotta fosse conoscibile già al momento dell'introduzione di un precedente giudizio di risoluzione per degli ulteriori inadempimenti dello stesso affittuario, definito con sentenza di rigetto favorevole a quest'ultimo e passata in giudicato).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4003 del 18/02/2020 (Rv. 656906 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_2909
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