Affitto di fondi rustici - Cessione del contratto - Opponibilità al concedente - Conoscenza della cessione - Necessità.
La cessione del contratto di affitto di fondo rustico non necessita del consenso del concedente, ma deve essergli comunicata con modalità idonee a consentire la conoscenza della modificazione soggettiva del rapporto; tale comunicazione, pur non costituendo requisito di validità della cessione, condiziona l'opponibilità della stessa nei confronti del contraente ceduto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5964 del 03/03/2020 (Rv. 657162 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1406, Cod_Civ_art_2558
corte
cassazione
5964
2020