Contratti agrari - affitto di fondi rustici - affitto a coltivatore diretto - rinnovazione tacita - disdetta - Cass. n. 9653/2020
Forma - Individuazione - Fattispecie.
La disdetta dal contratto di affitto di fondi rustici, intimata ai sensi dell'art. 4 della l. n. 203 del 1982, costituisce atto negoziale unilaterale di volontà di una parte del rapporto contrattuale, diretta all'altra, non soggetta a forme rigorose, salvo quella di essere formulata per iscritto, e tale da esprimere, sotto il profilo contenutistico, la volontà inequivoca del concedente di avvalersi del relativo diritto teso all'ottenimento del rilascio del fondo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito nella quale era stato ritenuto che la lettera raccomandata con la quale il proprietario di un fondo rustico aveva intimato il rilascio del fondo stesso per insussistenza di un contratto di affitto esprimesse comunque la chiara volontà del proprietario medesimo - in quanto finalizzata ad impedire la prosecuzione del rapporto agrario - di intimare la disdetta per la successiva scadenza legale).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9653 del 26/05/2020 (Rv. 657744 - 01)