Contratti agrari - "ad meliorandum" - conversione dei contratti associativi – comunicazioni - Modalità legale ex art. 25 l. n. 203 del 1982 - Volontà unilaterale di trasformazione del rapporto - Inderogabilità - Accordo orale delle parti - Validità.
Le formalità e i termini di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 25 della l. n. 203 del 1982, stabiliti per la conversione di un contratto associativo in contratto di affitto onde salvaguardare sia esigenze di certezza sia i diritti del concedente, sono inderogabili soltanto se la richiesta di trasformazione è unilaterale; invece, se le parti raggiungono un accordo, prevale il principio di libertà della forma, previsto dall'art. 1325, n. 4, c.c., e, pertanto, anche il negozio verbale è valido.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24954 del 06/11/2020 (Rv. 659773 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1350
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2020