Obbligo di corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria – Cass. n. 21757/2021
Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - riscatto - Rimborso del prezzo all'acquirente - Obbligo di corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Esclusione - Fondamento.
Nel caso di retratto agrario, il retraente è tenuto a versare esattamente il medesimo prezzo indicato nel contratto di vendita stipulato in violazione del diritto di prelazione, senza interessi e rivalutazione monetaria, atteso che, prevedendo l'art. 8, comma 6, della l. n. 590 del 1965, per l'ipotesi di esercizio del diritto di riscatto, che, anche ove sia sorta controversia giudiziale, il prezzo debba essere versato nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'azione di riscatto, prima della scadenza di tale termine l'obbligazione è inesigibile e, quindi, è inidonea a generare interessi ai sensi dell'art. 1282 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21757 del 29/07/2021 (Rv. 661966 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1208, Cod_Civ_art_1210, Cod_Civ_art_1212, Cod_Civ_art_1220, Cod_Civ_art_1282