Contratti agrari - affitto di fondi rustici - affitto a coltivatore diretto - miglioramenti, addizioni e trasformazioni - indennità - Esecuzione di opere in violazione di normativa edilizia - Miglioramenti indennizzabili in base agli artt. 16 e 17 della l. n. 203 del 1982 - Condizioni - Sanabilità della violazione - Onere probatorio.
In tema di contratti agrari, l'affittuario che abbia eseguito sul fondo del locatore opere non conformi alla normativa edilizia ha diritto all'indennizzo per i miglioramenti, in base agli artt. 16 e 17 della l. n. 203 del 1982, purché alleghi e dimostri che le opere irregolari siano sanabili e che sia stata attivata tempestivamente la pratica per il conseguimento della sanatoria da parte delle autorità preposte.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 35475 del 02/12/2022 (Rv. 666280 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1651
Corte
Cassazione
35475
2022