Diritto di prelazione e di riscatto Art. 8 l. n.590 del 1965 - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3313 del 06/02/2024 (Rv. 670287-01)
Norma di stretta interpretazione - Qualità di coltivatore diretto dell'avente diritto - Coltivazione del fondo - Necessità di valido titolo - Sussistenza - Concessione in comodato - Rilevanza - Esclusione.
In tema di rapporti agrari, la disposizione di cui all'art. 8, comma 1, della l. n. 590 del 1965 - da considerare norma di stretta interpretazione in quanto apporta speciali limitazioni al diritto di proprietà - contempla un numero chiuso di situazioni soggettive protette e non può, pertanto, trovare applicazione oltre i casi ivi previsti. Ne deriva che il diritto di prelazione (e riscatto) agrario può essere esercitato solo da chi - coltivatore diretto - possa vantare, per effetto di un contratto concluso con il proprietario del fondo oggetto di trasferimento a titolo oneroso, la qualifica, alternativamente, di "affittuario", "colono", "mezzadro" o "compartecipante", con la conseguenza che esso non spetta a chi detenga il fondo, oggetto di compravendita, a titolo di comodato, non potendo quest'ultimo qualificarsi come contratto agrario.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3313 del 06/02/2024 (Rv. 670287-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1803