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Diritto di prelazione e di riscatto - prelazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7525 del 21/03/2024 (Rv. 670676-03)

Diritto di prelazione - Mancato esercizio - Vendita a soggetto diverso dal promissario acquirente - Nuova denuntiatio - Obbligo del venditore - Sussistenza - Atteggiamento tenuto dal prelazionario in precedenza - Irrilevanza.

Se il proprietario del fondo agricolo, dopo avere stipulato un contratto preliminare di vendita, in assenza d'un valido esercizio del diritto di prelazione, decide di venderlo a persona diversa dal promissario acquirente ed a prezzo maggiorato, ha l'onere di reiterare la denuntiatio al titolare del diritto di prelazione, a prescindere dall'atteggiamento da questi serbato rispetto al precedente preliminare.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7525 del 21/03/2024 (Rv. 670676-03)