Provvedimento di rigetto del ricorso e di liquidazione delle spese - Abnormità - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19498 del 30/09/2015
Il procedimento di accertamento tecnico preventivo si conclude con il deposito della relazione del consulente nominato dal giudice, il quale, con il provvedimento reso agli effetti dell'art. 696, comma 3, c.p.c., esaurisce il proprio potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell'ammissione del mezzo di istruzione preventiva, sicché l'ordinanza, successivamente emanata, di rigetto del ricorso e di condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali, in quanto abnorme e non altrimenti impugnabile, è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19498 del 30/09/2015