Definizione del procedimento cautelare - Instaurazione del processo di merito - Autonoma domanda - Necessità - Difetto - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7260 del 10/04/2015
In tema di azioni di nunciazione, il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico o del collegio in caso di reclamo, mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito. Il processo di cognizione che si svolga in difetto dell'atto propulsivo di parte, a causa dell'erronea fissazione giudiziale di un'udienza posteriore all'ordinanza cautelare, è affetto da nullità assoluta per violazione del principio della domanda, rilevabile d'ufficio dal giudice e non sanata dall'instaurarsi del contraddittorio tra le parti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7260 del 10/04/2015