Procedimento - Disciplina - Violazioni - Nullità relative - Configurabilità - Sussistenza - Oneri a carico della parte interessata alla denuncia - Eccezione nella prima istanza o difesa successiva - Necessità - Inottemperanza - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15436 del 07/07/2006
In tema di istruzione preventiva, l'inosservanza delle disposizioni che regolano il relativo procedimento, dando luogo a nullità di carattere relativo, vanno eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro insorgere, sicchè, in mancanza di tempestiva eccezione, la nullità resta sanata secondo la regola generale di cui all'art. 157 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15436 del 07/07/2006