procedimenti cautelari - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 5316 del 10/03/2005
Procedimento possessorio - Provvedimento cautelare emesso "ante causam" - Procedimento di merito ex artt. 669 - Octies e 669 - Novies cod. proc. civ. - Domanda di emissione di altro provvedimento cautelare - Rigetto fondato sul rilievo della non attinenza alla modifica o alla revoca ex art. 669 - Decies cod. proc. civ. ovvero alle modalità di esecuzione del provvedimento cautelare già concesso - Impugnazione - Con regolamento di competenza - Configurabilità - Esclusione - Reclamo - Fondamento - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 5316 del 10/03/2005
In caso di giudizio instaurato ai sensi degli artt. 669 - octies e 669 - novies cod. proc. civ. a seguito della concessione di provvedimento cautelare "ante causam", il provvedimento di rigetto della domanda di emissione di altro provvedimento cautelare da parte del giudice di merito, fondato sul rilievo che essa non attiene alla modifica o alla revoca ex art. 669 - decies cod. proc. civ. ovvero alle modalità di esecuzione ai sensi dell'art. 669 - duodecies cod. proc. civ. di quello già concesso, esulando dalla materia oggetto del giudizio di merito, è impugnabile con reclamo e non già mediante regolamento di competenza, ponendo una questione di procedura e non di competenza (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di regolamento di competenza).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 5316 del 10/03/2005