Estinzione del processo di merito - Conseguente inefficacia del provvedimento cautelare - Condizioni - Accertamento definitivo dell'intervenuta estinzione - Necessità - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26834 del 07/11/2008
Ai fini della dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare, ai sensi dell'art. 669 "novies" cod. proc. civ., la dichiarazione di estinzione del giudizio di merito successivamente iniziato deve essere munita del carattere della irrevocabilità, potendo mancare detto carattere, solo per le sentenze di merito che dichiarino inesistente il diritto a cautela del quale era stato adottato il provvedimento di cui si chiede la dichiarazione d'inefficacia.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26834 del 07/11/2008