Sequestro giudiziario - Dichiarazione di inesistenza del diritto cautelato - Conseguenze - Declaratoria d'ufficio di inefficacia del sequestro - Ultrapetizione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8906 del 11/04/2013
La declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario, pronunciata d'ufficio dal giudice allorché sia dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale lo stesso era stato concesso, non incorre nel vizio di ultrapetizione, in quanto meramente ricognitiva di un effetto derivante "ex lege", ai sensi dell'art. 669 novies, terzo comma, cod. proc. civ., non avendo rilievo che la misura sia stata già eseguita o che l'inefficacia non sia stata espressamente richiesta dalla parte interessata.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8906 del 11/04/2013