Procedimenti cautelari - provvedimenti d'urgenza - procedimento – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 2505 del 03/02/2010
Competenza - Mancata contestazione in sede cautelare - Conseguenze - Consolidamento della competenza anche ai fini del giudizio di merito - Esclusione - Fondamento.
L'omessa rilevazione dell'incompetenza (derogabile od inderogabile) da parte del giudice o l'omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti nel procedimento cautelare "ante causam" non determina il definitivo consolidamento della competenza in capo all'ufficio adìto anche ai fini del successivo giudizio di merito, non operando nel giudizio cautelare il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni e al rilievo d'ufficio dell'incompetenza, stabilito dall'art. 38 cod. proc. civ., in quanto applicabile esclusivamente al giudizio a cognizione piena. Ne consegue che il giudizio proposto ai sensi degli artt. 669-octies e novies cod. proc. civ., all'esito della fase cautelare "ante causam", può essere validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorché diverso da quello della cautela.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 2505 del 03/02/2010