Nel giudizio di merito successivo ad un accertamento tecnico preventivo, ai fini della determinazione della competenza per valore del giudice adito, le spese sostenute dalla parte che abbia ottenuto il provvedimento ex art. 696 cod. proc. civ. si sommano con il valore della domanda di merito proposta.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24726 del 04/11/2013