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Procedimenti cautelari - Ordinanza di rigetto del reclamo - Condanna del reclamante alle spese


Civile - Procedimenti cautelari -  Ordinanza di rigetto del reclamo - Condanna del reclamante alle spese
Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Opposizione al precetto o all'esecuzione - Ammissibilità - Giudizio di opposizione - Oggetto - Riesame illimitato della condanna alle spese - Possibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11800 del 12/07/2012


Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11800 del 12/07/2012

In tema di procedimenti cautelari, l'ordinanza con la quale il Tribunale, rigettando il reclamo, condanni il reclamante alle spese non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., dovendo il soccombente, che non intenda iniziare il giudizio di merito, opporsi al precetto intimato, o all'esecuzione iniziata, sulla base dell'ordinanza, fermo restando che nel conseguente giudizio di opposizione, che è giudizio a cognizione piena, la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l'ordinanza sul reclamo, che è provvedimento a cognizione sommaria, fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale.