Conseguenze - Inefficacia "ipso iure" - Competenza a provvedere sulle misure ripristinatorie - Giudice che ha concesso la misura cautelare - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8564 del 29/05/2012
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8564 del 29/05/2012
Se nel corso del giudizio di primo grado venga concesso il sequestro giudiziario di un bene immobile, ed in grado di appello venga dichiarata l'inesistenza del diritto a cautela del quale il sequestro era preordinato, la misura cautelare perde efficacia "ipso iure", ai sensi dell'art. 669 novies, terzo comma, cod. proc. civ., senza necessità di alcuna pronuncia espressa, mentre gli eventuali provvedimenti conseguenti alla cessazione dell'efficacia del sequestro, ivi comprese le statuizioni sulle spese di custodia, sono devolute al giudice che ha concesso la misura.