Procedimenti cautelari - in genere - Esecuzione della misura cautelare - Danno subito dalla parte assoggetta all'esecuzione - Relativo diritto al risarcimento - Deducibilità nel procedimento di reclamo avverso la misura cautelare - Limiti – Corte Cassazio
Deduzione del diritto ex primo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Deduzione del diritto ex secondo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Statuizioni del giudice del reclamo su tale diritto nel caso di revoca della misura cautelare - Mezzo di impugnazione - Individuazione - Opposizione ex art. 669 septies cod. proc. civ. - Statuizione di rigetto dell'istanza di riconoscimento di detto diritto in caso di conferma o modifica della misura cautelare - Natura non definitiva - Riproponibilità dell'istanza nel giudizi di merito instaurato dalla parte istante la misura cautelare - O con domanda autonoma in caso di mancato inizio di tale giudizio - Ricorribilità in cassazione - Esclusione.
La parte che, a causa dell'esecuzione di una misura cautelare, abbia subito danni, può far valere il relativo diritto al risarcimento nel procedimento di reclamo in cui impugni la misura cautelare soltanto nel caso previsto dal primo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., cioè ove lamenti che la parte istante ha agito con dolo o colpa grave nel domandare la cautela (perché ne mancavano le condizioni) o nell'eseguirla (come, ad esempio, nel caso di sequestro conservativo, se il sequestro sia stato eseguito su bene non suscettibile di pignoramento), e non invece nel caso previsto dal secondo comma dello stesso art. 96, posto che il suddetto procedimento non può costituire la sede in cui può avere luogo un accertamento pieno della inesistenza del diritto cautelato. Nel caso in cui sia fatto valere il diritto al risarcimento ai sensi del suddetto primo comma dell'art. 96, avverso il rigetto della relativa istanza, pur in presenza della revoca della misura cautelare ovvero avverso l'accoglimento dell'istanza che si accompagni alla revoca di detta misura, è proponibile l'opposizione di cui al terzo comma dell'art. 669 - "septies" cod. proc. civ., rispettivamente dalla parte che aveva proposto l'istanza e dalla parte che aveva chiesto ed eseguito il provvedimento cautelare, mentre, qualora il reclamo non sfoci nella revoca del provvedimento cautelare, ma si concluda con la sua conferma o con la sua modifica (anche consistente nella sola imposizione di una cauzione), il consequenziale rigetto dell'istanza ex primo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. non ha valore definitivo e non è, dunque, precluso alla parte istante di far valere detto diritto (eventualmente unitamente a quello ex secondo comma dell'art. 96) o nel successivo giudizio di merito, introdotto dalla parte istante la misura cautelare o, per il caso di mancato inizio di tale giudizio, con un'autonoma domanda (da proporsi al giudice competente secondo le regole ordinarie), restando invece in ogni caso esclusa la ricorribilità in cassazione della suddetta statuizione di rigetto.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8738 del 26/06/2001