Sequestro liberatorio - Funzione - Assimilabilità a quella del sequestro conservativo e del sequestro giudiziario - Esclusione - Modalità di attuazione - Competenza del giudice che dispone il sequestro.
Poiché la funzione del sequestro liberatorio è quella di consentire al debitore di evitare la "mora debendi", in attesa che la controversia nel merito venga risolta all'esito del giudizio, e non quella di garanzia tipica del sequestro conservativo, o quella, tipica del sequestro giudiziario, di determinare un temporaneo vincolo del bene oggetto di controversia, spetta al giudice che dispone il sequestro liberatorio stabilire le modalità concrete di attuazione del medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12727 del 14/05/2019 (Rv. 653895 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 687 – Casi speciali di sequestro