Atti compiuti dal custode anche in esecuzione di provvedimento del giudice - Cass. Ord. 16057/2019
Procedimenti cautelari - sequestro - custodia delle cose sequestrate - legittimazione del custode - Sequestro giudiziario - Atti compiuti dal custode anche in esecuzione di provvedimento del giudice - Responsabilità nei confronti dei terzi - Legittimazione attiva e passiva del custode in relazione a tali rapporti - Sussistenza.
Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in tale veste, anche se in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 c.p.c., ed è pertanto legittimato a stare in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati.
Corte di Cassazione Sez. 2 - Ordinanza n. 16057 del 14/06/2019 (Rv. 654228 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_670, Cod_Proc_Civ_art_676, Cod_Proc_Civ_art_065