Procedimenti cautelari - provvedimenti d'urgenza - procedimento – Cass. n. 12403/2020
Competenza - Mancata contestazione in sede cautelare - Conseguenze - Consolidamento della competenza anche ai fini del giudizio di merito - Esclusione - Fondamento.
L'omessa rilevazione dell'incompetenza (derogabile od inderogabile) da parte del giudice o l'omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti nel procedimento cautelare "ante causam" non determina il definitivo consolidamento della competenza in capo all'ufficio adito anche ai fini del successivo giudizio di merito, non operando nel giudizio cautelare il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni e al rilievo d'ufficio dell'incompetenza, stabilito dall'art. 38 c.p.c., in quanto applicabile esclusivamente al giudizio a cognizione piena. Ne consegue che il giudizio proposto ai sensi degli artt. 669-octies e novies c.p.c., all'esito della fase cautelare "ante causam", può essere validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorché diverso da quello della cautela.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12403 del 24/06/2020 (Rv. 658063 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_669