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Provvedimenti d'urgenza - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8513 del 28/03/2024 (Rv. 670569-01)

Provvedimento cautelare non anticipatorio - Mancato rispetto del termine ex art. 669 octies c.p.c. - Conseguenze - Inefficacia - Decadenze nell'azione di merito comunque intrapresa - Esclusione.

In tema di procedimento cautelare uniforme, l'inefficacia del provvedimento cautelare ante causam non anticipatorio, verificatasi in conseguenza del mancato inizio del giudizio di merito entro il termine perentorio di cui all'art. 669-octies, secondo comma, c.p.c., non determina alcuna conseguenza processuale sul giudizio di merito comunque intrapreso, che dunque prosegue naturalmente senza maturazione di decadenze di sorta.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8513 del 28/03/2024 (Rv. 670569-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_669_8, Cod_Proc_Civ_art_669_9