> Istruzione preventiva - accertamento tecnico art. 15 l. N. 24 del 2017 - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15594 del 11/06/2025 (Rv. 674880 - 01)
Applicabilità ratione temporis - Giudizi di merito iniziati dopo la relativa entrata in vigore - Consulenza tecnica preventiva anteriormente svolta secondo le norme previgenti - Acquisizione - Ritualità - Obbligo di rinnovazione nelle forme di cui all’art. 15 - responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica.
L'art. 15 della l. n. 24 del 2017 (relativo ai requisiti da osservare per la "nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria") è applicabile, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, di modo che, anche nel caso in cui, prima di tale entrata in vigore, la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. sia stata espletata secondo le norme anteriormente vigenti e senza osservare il requisito della collegialità dell'incarico, il giudice del merito - ferma restando la ritualità della consulenza e della relativa acquisizione - ha l'obbligo di dare attuazione al principio di collegialità di cui al citato art. 15, mediante la rinnovazione della stessa e l'affidamento del relativo incarico a un collegio di consulenti in possesso dei requisiti richiesti dalla suindicata disposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15594 del 11/06/2025 (Rv. 674880 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_191