Assegno mensile di invalidità - Art. 1, comma 35, della legge n. 247 del 2007 - Prova dello stato di inoccupazione - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Valore probatorio in giudizio - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1606 del 28/01/2015
In materia di assegno di invalidità civile, anche a seguito della modifica della legge 30 marzo 1971, n. 118, in forza dell'art. 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 - che richiede il requisito dello stato di inoccupazione del richiedente e non più la cosiddetta incollocazione al lavoro -, la prova del mancato svolgimento di attività lavorativa non può essere data in giudizio mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilevante nei soli rapporti amministrativi ma priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1606 del 28/01/2015