espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - questioni nuove - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9843 del 07/05/2014
dell'indennità - determinazione (stima) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9843 del 07/05/2014
Censura relativa alla liquidazione del credito - Violazione di legge - Esclusione - Vizio di motivazione - Configurabilità - Tempestiva proposizione davanti al giudice di merito - Indicazione della sede di prospettazione nel giudizio di merito - Necessità. In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, la censura in ordine a elementi incidenti sulla concreta liquidazione del credito, si risolve non in una critica ad un principio di diritto, ma in un apprezzamento di fatto ed è, dunque, censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione, che non può essere proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità, occorrendo indicare, proprio a tal fine, l'atto del giudizio di merito in cui la contestazione sia stata tempestivamente formulata.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9843 del 07/05/2014