espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell'indennità - accordi amichevoli - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10952 del 19/05/2014
Espropriazione per pubblica utilità - Cessione volontaria pattuita in epoca successiva alla dichiarazione di illegittimità dei criteri indennitari di cui alla legge n. 385 del 1980 - Espressione di autonomia negoziale - Sussistenza - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10952 del 19/05/2014
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la cessione volontaria del bene, pattuita tra espropriante ed espropriato in epoca successiva alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dei criteri indennitari di cui alla legge 29 luglio 1980, n. 385, e nella quale non risultino indicati i legittimi criteri di determinazione del prezzo, costituisce espressione di autonomia negoziale, a norma dell'art. 1322 cod. civ. e, pertanto, non consente al privato né la richiesta di un non configurabile conguaglio, né la richiesta di una rideterminazione del prezzo alla stregua del valore venale del bene in applicazione del criterio di cui all'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e previa declaratoria di nullità del prezzo pattuito.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10952 del 19/05/2014