Indennizzo aggiuntivo ex art. 1, comma 7, legge n. 238 del 1997 per pluralità di menomazioni - "Ratio". Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10876 del 16/05/2014
L'indennizzo aggiuntivo di cui all'art. 1, comma 7, della legge 25 luglio 1997, n. 238, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, trovando fondamento nel principio di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2 e 38 Cost., è finalizzato ad apprestare una tutela più adeguata ai soggetti maggiormente colpiti da menomazioni permanenti a causa di vaccinazioni obbligatorie o di trasfusione di emoderivati, ragguagliando il trattamento complessivo al danno derivante dalle malattie multiple, come tale maggiore rispetto a quello subito dal soggetto colpito da una singola menomazione irreversibile.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10876 del 16/05/2014