Indennità ex art. 46 legge n. 2359 del 1865 - Requisito della permanenza del danno - Nozione - Criteri di valutazione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15223 del 03/07/2014
Ai fini del diritto alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ("ratione temporis"applicabile, ora sostituito dall'art. 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), il requisito della "permanenza" del danno, valutato con riguardo al momento dell'apprezzamento delle cause lesive in base ad un giudizio prognostico ispirato ad un criterio di normalità causale, sussiste non solo se lo stesso appaia definitivo, ma anche qualora non vi siano elementi per ritenere che la "deminutio" del diritto sia temporanea.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15223 del 03/07/2014