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urbanistica‭ ‬-‭ ‬ricostruzione delle abitazioni distrutte da eventi bellici‭ ‬-‭ ‬piani di ricostruzione‭ ‬-‭ ‬di attuazione‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27558‭ ‬del‭ ‬31/12/2014‭

Limitazioni edificatorie previste dall'art.‭ ‬17,‭ ‬lett.‭ ‬C‭)‬,‭ ‬della legge n.‭ ‬765‭ ‬del‭ ‬1967‭ ‬-‭ ‬Comuni sprovvisti di piano regolatore generale e programma di fabbricazione‭ ‬-‭ ‬Applicabilità‭ ‬-‭ ‬Adozione di piani di ricostruzione‭ ‬-‭ ‬Rilevanza‭ ‬-‭ ‬Condizioni.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27558‭ ‬del‭ ‬31/12/2014‭


Le limitazioni edificatorie dettate dall'art.‭ ‬17,‭ ‬lett.‭ ‬C‭) ‬della legge‭ ‬6‭ ‬agosto‭ ‬1967,‭ ‬n.‭ ‬765,‭ ‬si applicano nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale e di programma di fabbricazione,‭ ‬anche in presenza di piani di ricostruzione,‭ ‬salvo che tali piani‭ ‬-‭ ‬costituenti una speciale categoria di strumenti urbanistici,‭ ‬caratterizzata dallo scopo specifico‭ ‬di attuare,‭ ‬con la maggiore rapidità possibile e con il minimo dispendio per le amministrazioni pubbliche,‭ ‬le opere necessarie per la ricostruzione degli aggregati edilizi distrutti o danneggiati dagli eventi bellici,‭ ‬secondo i criteri rispondenti ai dettami di una zona urbanistica‭ ‬-‭ ‬contengano,‭ ‬in aggiunta alle normali disposizioni volte ad ottenere la rapida esecuzione del programma ricostruttivo,‭ ‬prescrizioni di carattere urbanistico nella medesima materia cui si riferiscono le limitazioni poste dalla norma predetta.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬2,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27558‭ ‬del‭ ‬31/12/2014‭