urbanistica - ricostruzione delle abitazioni distrutte da eventi bellici - piani di ricostruzione - di attuazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27558 del 31/12/2014
Limitazioni edificatorie previste dall'art. 17, lett. C), della legge n. 765 del 1967 - Comuni sprovvisti di piano regolatore generale e programma di fabbricazione - Applicabilità - Adozione di piani di ricostruzione - Rilevanza - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27558 del 31/12/2014
Le limitazioni edificatorie dettate dall'art. 17, lett. C) della legge 6 agosto 1967, n. 765, si applicano nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale e di programma di fabbricazione, anche in presenza di piani di ricostruzione, salvo che tali piani - costituenti una speciale categoria di strumenti urbanistici, caratterizzata dallo scopo specifico di attuare, con la maggiore rapidità possibile e con il minimo dispendio per le amministrazioni pubbliche, le opere necessarie per la ricostruzione degli aggregati edilizi distrutti o danneggiati dagli eventi bellici, secondo i criteri rispondenti ai dettami di una zona urbanistica - contengano, in aggiunta alle normali disposizioni volte ad ottenere la rapida esecuzione del programma ricostruttivo, prescrizioni di carattere urbanistico nella medesima materia cui si riferiscono le limitazioni poste dalla norma predetta.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 27558 del 31/12/2014