espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - decreto di espropriazione - pronuncia e notifica - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11901 del 28/05/2014
Notifica al proprietario catastale e non all'effettivo proprietario del bene - Conseguenze - Diritto del proprietario effettivo al risarcimento per la ritardata riscossione dell'indennità - Sussistenza - Quantificazione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11901 del 28/05/2014
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la notifica del decreto di esproprio a chi, non essendo proprietario effettivo del bene, risulti tale dai registri catastali, non solo impedisce il decorso del termine di decadenza per l'opposizione alla stima nei confronti del proprietario effettivo, ma abilita quest'ultimo, ove l'omissione o il ritardo della notificazione nei suoi confronti sia ascrivibile ad un difetto di diligenza dell'espropriante nell'accertamento del titolare del bene sottoposto ad espropriazione, a chiedere il risarcimento del danno derivato dalla ritardata riscossione dell'indennità. Tale danno, generalmente riconoscibile in via presuntiva in favore di qualsiasi creditore che ne domandi il risarcimento, senza necessità di inquadrarlo in una apposita categoria, è quantificabile nell'eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11901 del 28/05/2014