espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell'indennità - determinazione (stima) - opposizione alla stima - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21113 del 07/10/2014
Espropriazione disposta ex art. 2 del d.l. n. 166 del 1989 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989) - Giudizio di opposizione alla stima - Legittimazione passiva - Comune di Reggio Calabria - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21113 del 07/10/2014
In tema di espropriazione per pubblica utilità finalizzata all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del d.l. 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, per il risanamento e lo sviluppo del comune di Reggio Calabria, quest'ultimo, come unico loro beneficiario, in quanto titolare del patrimonio edilizio da risanare e soggetto destinato ed acquistare la proprietà dei siti espropriati, è il solo soggetto legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima, senza che assuma rilievo, a tal fine, che i suddetti interventi siano qualificati d'interesse nazionale, né che il sindaco possa procedere all'attività espropriativa quale ufficiale del Governo, poiché, in assenza di espressa indicazione normativa, l'esercizio di tale potere non comporta l'automatico insorgere dell'obbligo dello Stato di pagare le relative indennità ai soggetti espropriati.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21113 del 07/10/2014