Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - espropriazioni speciali - espropriazioni parziali – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17789 del 08/09/2015
Nozione e presupposti - Speciale indennizzo previsto dall'art. 46 della l. n. 2359 del 1865 - Differenze - Conseguenze in tema di competenza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17789 del 08/09/2015
In tema di espropriazione per pubblica utilità, è configurabile una espropriazione parziale, regolata dall'art. 40 della l. n. 2359 del 1865, quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare, caratterizzato da un'unitaria destinazione economica, e determini al proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l'indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione espropriata a causa della compromissione o dell'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento, mentre ricorre la diversa ipotesi, per cui è previsto uno speciale indennizzo, di cui al successivo art. 46 quando il privato abbia subito la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale a seguito non dell'espropriazione ma dell'esecuzione dell'opera pubblica, sicché la relativa controversia esula dalla competenza in unico grado della corte d'appello ex art. 19 della l. n. 865 del 1971 e rientra nella generale cognizione del tribunale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17789 del 08/09/2015