Demanio - demanio statale - idrico – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17524 del 03/09/2015
Demanio idrico gestito dalle regioni ex art. 86 e 89 del d.lgs. n. 112 del 1998 - Attraversamento da parte di infrastrutture della rete di telecomunicazione - Assoggettamento ad oneri o canoni non previsti dal d.lgs. n. 259 del 2003 o dalle leggi statali ad esso successive - Possibilità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17524 del 03/09/2015
L'attraversamento, con infrastrutture della rete di telecomunicazione, del cd. reticolo idrico demaniale gestito dalle regioni ai sensi degli artt. 86 e 89 del d.lgs. n. 112 del 1998, non è assoggettabile al pagamento di oneri o canoni diversi da quelli previsti dal d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), o da legge statale ad esso successiva. Il menzionato principio ha trovato conferma nella nuova formulazione dell'art. 93, comma 2, del Codice (come novellato dall'art. 68 del d.lgs. n. 70 del 2012, inapplicabile "ratione temporis"), la quale - a fronte di una generica indicazione contenuta nel comma 1 - ha precisato, in senso restrittivo, che nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17524 del 03/09/2015