Acque - tribunali delle acque pubbliche - tribunali regionali delle acque - controversie assoggettate – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10128 del 18/05/2015
Cause risarcitorie - Riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice specializzato - Criteri - Fattispecie in tema di danni derivanti da fessurazione di un acquedotto. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10128 del 18/05/2015
Il tribunale regionale delle acque è competente - ai sensi dell'art. 140, lett. e), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 - in merito alle controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti esclusivamente da atti della P.A., e, dunque, da scelte di governo delle acque e del territorio, mentre sono devoluti alla competenza del giudice ordinario i giudizi per i danni derivanti da comportamenti, della medesima, che si siano sostanziati in una mera inazione o in incuria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la competenza del tribunale regionale delle acque per la domanda risarcitoria, proposta nei confronti dell'ente gestore di un acquedotto, relativa ai danni originati da fessurazioni delle tubazioni in ghisa - e, dunque, inidonee a reggere, oltre un certo periodo, il peso sovrastante - ravvisando, invece, le condizioni per addebitare all'ente, al pari di un soggetto privato, la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per le opere idrauliche eseguite dallo stesso e ad esso appartenenti).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10128 del 18/05/2015