Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4948 del 12/03/2015
Convenzione per la soppressione dei passaggi a livello - Controversia su adempimento e risarcimento del danno - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento - Accordo anteriore alla legge n. 241 del 1990 - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4948 del 12/03/2015
La convenzione stipulata tra il Ministero dei trasporti, l'ente Ferrovie dello Stato ed un Comune, avente ad oggetto la soppressione dei passaggi a livello attraverso la costruzione di opere sostitutive secondo il piano poliennale di sviluppo della rete ferroviaria nazionale previsto dalla legge 12 febbraio 1981, n. 17, assolve alla funzione di individuazione convenzionale dell'accordo di programma tra enti pubblici a conclusione di un procedimento preordinato all'esercizio delle rispettive pubbliche funzioni amministrative (regolamentazione e ammodernamento degli impianti e infrastrutture per il miglioramento del servizio ferroviario e disciplina del territorio e regolamentazione urbanistica), sicché rientra tra gli accordi di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con conseguente devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per effetto del richiamo all'art. 11, comma 5, della stessa legge, applicabile anche agli accordi stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore. Né a tale attribuzione è di ostacolo la proposizione congiunta, oltre a domande di accertamento dell'inadempimento e dell'adempimento dell'accordo, anche di una richiesta di condanna al risarcimento dei danni, trattandosi di una questione non attinente all'ambito della giurisdizione, ma solo all'estensione dei poteri del giudice amministrativo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4948 del 12/03/2015