atti amministrativi - interpretazione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8296 del 10/04/2006
Circolari ministeriali - Natura di atto normativo - Esclusione - Natura di atto amministrativo o negoziale unilaterale - Configurabilità - Conseguenze - Interpretazione della circolare da parte del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione sotto il profilo della violazione di legge - Esclusione - Denunciabilità sotto il profilo della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale - Sussistenza - Fattispecie relativa alla circolare del Ministero della Pubblica istruzione n. 183 del 1996, sui compensi dovuti agli insegnanti per gli esami di maturità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8296 del 10/04/2006
La violazione di circolari di provenienza anche ministeriale non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, non contenendo esse norme di diritto, ma essendo piuttosto qualificabili come atti unilaterali (negoziali o amministrativi), in riferimento ai quali può essere denunciata per cassazione soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono applicabili anche agli atti unilaterali. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto non idoneamente censurata la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale in cui sarebbe incorso il giudice di merito in relazione alla circolare ministeriale n.183 del 10.5.1996, in base alla quale aveva quantificato il compenso spettante ad un' insegnante per la partecipazione agli esami di maturità senza riconoscerle il diritto al compenso forfettario per trasferta).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8296 del 10/04/2006