espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - impianti industriali – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9040 del 08/04/2008
Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi - Attuazione - Disciplina "ex" art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Procedura espropriativa - Ruolo del Comune - Espropriazione ed utilizzazione delle aree - Ruolo degli assegnatari dei lotti - Esecutori materiali - Conseguenze nell'ipotesi di occupazione appropriativa - Responsabilità del Comune - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9040 del 08/04/2008
Con riferimento all'attuazione dei piani per gli insediamenti produttivi, come delineata dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'intervento di trasformazione fisica del bene è compiuto dall'assegnatario (titolare del diritto di superficie concesso dal Comune) nell'esclusiva veste di esecutore materiale di un progetto la cui attuazione è solo del Comune, il quale non solo espropria, ma anche utilizza le aree; pertanto, in mancanza di delega a terzi (enti o istituti, ai sensi dell'art. 60 della stessa legge) dell'esercizio dei poteri espropriativi, l'occupazione appropriativa si compie a favore del Comune, che resta unico responsabile del risarcimento per la perdita della proprietà dei fondi irreversibilmente trasformati.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9040 del 08/04/2008