espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - occupazione temporanea e d'urgenza - decreto prefettizio – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13774 del 12/06/2007
Proroga dei termini di scadenza delle occupazioni temporanee prevista dall'art. 22 della legge n. 158 del 1991 - Riferimento esclusivo alla scadenza del termine concretamente fissato dall'autorità amministrativa nel provvedimento di occupazione d'urgenza - Effetto di proroga del termine quinquennale di durata delle occupazioni d'urgenza fissato dall'art. 20 della legge n. 865 del 1971 - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13774 del 12/06/2007
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la proroga dei termini di scadenza delle occupazioni temporanee disposta dall'art. 22 della legge n. 158 del 1991, si riferisce esclusivamente alla scadenza del termine concretamente fissato dall'autorità amministrativa nel provvedimento di occupazione d'urgenza, non già alla scadenza del termine massimo (quinquennale) di durata delle occupazioni d'urgenza, fissato dall'art. 20 della legge n. 865 del 1971.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13774 del 12/06/2007