Urbanistica - giurisdizione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22521 del 20/10/2006
Sistemazione e manutenzione delle strade o di beni con destinazione pubblica - Inosservanza, da parte della P.A., delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza - Domanda del privato di condanna della P.A. ad un "facere" od al risarcimento del danno patrimoniale - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento - Rilevanza della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, applicabile anche ai giudizi in corso - Fattispecie.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 (applicabile anche ai giudizi in corso) - con la quale è stata dichiarata (anche) la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), nella parte in cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, in materia urbanistica ed edilizia, nelle quali vi sia stato, non già un atto o un provvedimento dell'Amministrazione, ma un comportamento di questa non altrimenti qualificato -, l'inosservanza da parte della P.A., nella sistemazione e manutenzione di una strada (così come di ogni suolo pubblico), delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario, sia quando tenda a conseguire la condanna ad un "facere", sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, bensì un'attività materiale soggetta al rispetto del principio generale del "neminem laedere". (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, le S.U., risolvendo un conflitto reale negativo di giurisdizione, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla cognizione di una domanda di risarcimento danni proposta da privati in ordine agli effetti materiali negativi di cui aveva risentito la loro proprietà in dipendenza di una frana originantesi da un terrapieno posto a confine e realizzato, su suolo pubblico, per il deposito di rifiuti e materiali di riporto, così incentrando il loro "petitum" unicamente sulla condotta dell'ente pubblico, di cui si contestava la liceità, proprio in quanto si assumeva che il danno al loro patrimonio costituiva conseguenza del comportamento omissivo e colposamente inerte del Comune convenuto, che non aveva provveduto al risanamento statico di detto terrapieno).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 22521 del 20/10/2006